Art. 12.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464).

      1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

      «3-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento delle scuole militari dell'Esercito, nel quale sono previsti anche i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia militare».